prorogato il termine per aderire al servizio di consultazione delle e-fatture
Gli operatori Iva o i loro intermediari delegati e i consumatori finali potranno aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche fino al 20 dicembre di quest’anno. Il nuovo termine è fissato da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, che modifica quello del 30 maggio 2019 ampliando la finestra temporale precedentemente prevista (1° luglio-31 ottobre 2019).
Quasi due mesi ancora per scegliere il servizio dell’Agenzia - Per recepire le modifiche introdotte dal collegato fiscale alla Legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019) e consentire inoltre ai contribuenti di avere più tempo per aderire al servizio, il provvedimento di oggi porta al 20 dicembre 2019 il termine ultimo per effettuare la scelta. Gli operatori Iva possono comunicare l’adesione anche tramite un intermediario appositamente delegato al servizio di consultazione.
Per scoprire come aderire al servizio leggi l'articolo " COME RICEVERE E VISUALIZZARE LE PROPRIE FATTURE ELETTRONICHE " qui sotto
Cassazione e Agenzia delle Entrate nuovamente in contrasto
Questa volta il terreno di scontro riguarda le case in affitto e il Bonus sulla Prima Casa. La questione è: nel caso in cui si possieda una casa e la si affitti, è possibile richiedere il Bonus Prima Casa per l’acquisto di una seconda proprietà?
La Corte di Cassazione ha aperto il grande dubbio lo scorso 27 luglio 2018 tramite un’ordinanza. Un anno dopo arriva la risposta dell’Agenzia delle Entrate, che nega in ogni caso questa possibilità. La risposta all’interpello n.378 del 10 settembre 2019 infatti, esclude chi è già proprietario di una casa, di acquistarne una seconda tramite il Bonus.
Il caso messo in discussione dalla Suprema Corte
L’Agenzia delle Entrate afferma che non sarà possibile ottenere agevolazioni fiscali per l’acquisto di una seconda casa situata nello stesso Comune della prima di appartenenza. Chi infatti risulta già proprietario di un immobile, non potrà richiedere degli sgravi fiscali su un nuovo acquisto, anche nel caso in cui la prima casa sia stata data in affitto.
La Cassazione sembra pensarla in maniera totalmente differente. Essa infatti, con l’ordinazione n. 19989 del 2018, aveva ammesso la possibilità a chi è proprietario di una casa e la affitta con contratto regolare, di beneficiare del Bonus Prima Casa per comprare un secondo immobile. Con la sola clausola che il rapporto locativo venisse eseguito secondo le normative italiane, e non per trarre profitto dalle agevolazioni in maniera maliziosa. Il concetto principale su cui si basa l’opinione della Corte, è l’ovvia conclusione secondo cui se si possiede una casa concessa in affitto con contratto, quello stesso immobile non sarà idoneo alla vivibilità del proprietario, per cui, in teoria, è come se non fosse di sua proprietà.
La risposta secca dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate risponde alla Cassazione proprio sul concetto di idoneità dell’immobile. Sostiene che quando si possiede una proprietà, il fatto di concederla in affitto è una scelta, e non un obbligo. Il solo caso secondo cui le Entrate potrebbero approvare la concessione del Bonus per l’acquisto di una seconda casa, è che la prima risulti inagibile e non sicura per legge, secondo dei criteri oggettivi. Se invece la casa è in buone condizioni, la concessione in affitto dipende solo dalla volontà del proprietario. Se questo lo desiderasse infatti, nella sua casa potrebbe viverci personalmente.
Insomma, l’Agenzia delle Entrate non ammette sconti sulle tasse quando i requisiti non risultano validi all’approvazione. Le regole per ricevere il Bonus Prima Casa infatti impongono al richiedente di non essere titolare esclusivo o in comunione di alcun immobile nel momento in cui si fa domanda.
Staremo a vedere come proseguirà la vicenda.
Come ricevere e visualizzare le proprie fatture elettroniche
Sul sistema digitale di fatturazione, a partire dal 1° novembre 2019, sarà possibile consultare le fatture elettroniche emesse e ricevute sul portale dell’Agenzia delle Entrate. Nella sezione Fatture e corrispettivi, è attivo il servizio che consente alle persone fisiche e consumatori finali, di aderire alla consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche, reso disponibile proprio dalle Entrate.
Come previsto dal Provvedimento del 30 aprile 2018 (con successive modifiche) l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione il servizio gratuito che consente ai consumatori finali di visionare ed effettuare il download delle fatture elettroniche ricevute.
COME ISCRIVERSI AL PORTALE
Prima di iniziare ad utilizzare il portale, occorre iscriversi al servizio. Per attivare il servizio è necessario sottoscrivere l’apposito accordo con l’Agenzia delle Entrate:
i consumatori finali possono esprimere la propria adesione nell’area riservata già in uso per la dichiarazione precompilata senza però possibilità di delegare un intermediario.
Nel caso non si abbiano già le credenziali di accesso, occorre iscriversi attraverso la procedura di registrazione nell'area fisconline.it o in alternativa, effettuare l'accesso mediante il sistema SPID se si è già in possesso dell'identità digitale.
C’è tempo fino al 31 ottobre 2019 per aderire al servizio e avere così accesso al proprio archivio online di e-fatture trasmesse a partire dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica).
Se la sottoscrizione al servizio avviene entro il 31 ottobre 2019, a partire dal giorno dopo l’adesione, saranno consultabili tutte le e-fatture ricevute fin dal 1° gennaio 2019
COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATA ADESIONE AL SERVIZIO
Dopo il 31 ottobre 2019, in caso di mancata adesione, le fatture elettroniche non saranno più consultabili ed entro il 30 dicembre 2019 l’Agenzia provvederà a cancellare i file xml, in linea con le soluzioni individuate con il Garante privacy (Provvedimento del 21 dicembre 2018).
QUALI SONO LE FATTURE ELETTRONICHE CONSULTABILI SUL PORTALE
A partire dal giorno 1° novembre saranno consultabili tutte le e-fatture ricevute fin dal 1° gennaio 2019.
Si può scegliere di aderire al servizio anche in un secondo momento: tuttavia, se l’ok viene dato dopo il 31 ottobre, saranno consultabili solo le fatture ricevute dal giorno successivo all'adesione.
E' sempre possibile recedere dal servizio. In questo caso, le e-fatture ricevute non saranno più consultabili dal giorno successivo al recesso.
Ristrutturazioni in edilizia libera
L'Agenzia delle Entrate spiega le regole da seguire per accedere alle detrazioni fiscali per i lavori che non necessitano di autorizzazioni.
Scarica qui le istruzioni dettagliate nella risposta all'interpello n.ro 287/2019
E' obbligatorio comunicare all'enea?
BONUS RISTRUTTURAZIONI: E' OBBLIGATORIO COMUNICARE CON ENEA?
L'Agenzia chiarisce che la mancata o tardiva trasmissione a Enea delle informazioni non esclude la detrazione
BONUS MOBILI
Si può usufruire della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un
immobile oggetto di ristrutturazione.
L’agevolazione è stata prorogata dalla recente legge di bilancio anche per gli acquisti che si effettuano nel 2019, ma può essere richiesta solo da chi realizza un intervento
di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2018.
Per gli acquisti effettuati nel 2018, invece, è possibile fruire della detrazione solo se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.
Come ottenere il bonus:
La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi
(modello 730 o modello Redditi persone fisiche).
Guida alle opere in edilizia libera previste dal DM 02-03-18
Il decreto DM 02-03-2018 contiene le principali categorie di intervento e un elenco non esaustivo di 58 principali opere che possono essere realizzate in edilizia libera (fermi restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore sulle attività edilizie e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio) organizzati in una tabella di consultazione per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.
Scopri le detrazioni fiscali legate agli interventi contenuti.